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Transizione 5.0 facciamo un po’ di chiarezza: le risposte del Capo della Segreteria Tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)

Di seguito le risposte fornite dal dott. Calabrò, Capo della Segreteria Tecnica del MIMIT, nel corso di un evento del 24 giugno.

D1. In merito alla certificazione ex ante, parlando di processo, la maggior parte delle imprese non conosce i dati pregressi dei consumi energetici dei processi singoli. Immaginiamo un investimento che si vada a collocare in un processo. Sul decreto attuativo troveremo un riferimento temporale per il periodo di osservazione? E per la misurazione del risparmio energetico?

R1. Bisogna considerare le varie casistiche: per le imprese che hanno a disposizione i dati basterà fare un confronto con i consumi energetici dell’esercizio precedente. Ci sono poi imprese che non dispongono di dati per la misurazione diretta. L’impresa potrà fare una stima dei consumi sulla base dei dati tracciabili. Caso di sostanziale variazione dei processi produttivi o dei prodotti o dei servizi da almeno sei mesi, solo in questi casi i dati vengono proiettati in avanti sull’intero anno. Oppure per le imprese di nuova costituzione bisogna fare riferimento allo scenario controfattuale rappresentato dall’individuazione di tre beni simili sul mercato europeo nei cinque anni precedenti. Di questi tre beni l’impresa deve reperire i dati di consumi energetici e fare una media.

 

D2. Si è parlato di una misura on-off, nel senso che bisogna usare tutti i soldi disponibili, potrebbe spiegare meglio? Cosa vuol dire per le aziende, fanno la domanda e poi non ricevono i fondi?

R2. On-off vuol dire che l’impresa riceverà comunque l’agevolazione dal momento che riceve la comunicazione da parte del GSE del credito spettante; l’impresa è tutelata, si tratta più di un problema per lo Stato.

 

D3. La 5.0 è in alternativa alla 4.0, potrebbe chiarire?

R3. Le due agevolazioni non sono cumulabili. Se effettuo un investimento 4.0 e c’è anche un risparmio energetico potrò proseguire per il 5.0 con quote più elevate, altrimenti mi fermo e proseguo per il 4.0. O scelgo uno o scelgo l’altro. Lo stesso bene non può essere agevolato da entrambe le misure.

 

D4. In merito a investimenti nuovi, bisognerà raccogliere dati su tre macchinari equivalenti venduti sul mercato negli ultimi cinque anni?

R4. Sì, solo per le imprese di nuova costituzione si farà riferimento ai dati di consumo di tre beni simili sul mercato negli ultimi cinque anni, oppure nel caso di cambiamento del processo/prodotto da meno di sei mesi.

 

D5. Il costo dei certificatori farà parte del progetto o sarà un costo che le aziende dovranno sobbarcarsi separatamente?

R5. Si tratta di un extra bonus di 10.000 euro riconosciuto alle piccole e medie imprese per le certificazioni sia ex ante sia ex post.

 

D6. C’è un motivo particolare per cui i periti industriali non sono stati inseriti tra i certificatori?

R6. Sulle persone abilitate alla certificazione, all’interno del governo ci sono state posizioni diverse. Il Ministero dell’ambiente ha posto dei paletti rigorosi volendo restringere sulle figure che avevano già familiarità con la diagnostica energetica.

 

D7. Per conclusione dell’investimento abbiamo tempo fino a dicembre 2025 e 28 febbraio 2026 per gli oneri documentali, ma si intende anche l’interconnessione dell’investimento?

R7. L’interconnessione deve avvenire entro il 31 dicembre 2025 e la perizia asseverata può essere depositata successivamente.

 

D8. In merito al mercato delle macchine utensili usate (anche molto recenti) si è mai pensato di fare qualcosa?

R8. No, gli incentivi sono solo per le macchine nuove.

 

D9. Caso di un macchinario nuovo che va ad aggiungersi ad un macchinario uguale di un anno fa, l’azienda va ad aumentare il consumo di energia, il processo consuma stessa quantità di energia perché non ci sono differenze, ne deduco che non è agevolabile. Sarebbe possibile aggiungere a questa macchina un sistema di autoconsumo energia e finanziare tutto il progetto in questo modo?

R9.Gli impianti di autoproduzione non concorrono al calcolo del risparmio energetico però l’aggiunta di un macchinario all’interno del processo produttivo richiede una normalizzazione del confronto; quindi, l’aggiunta di un macchinario potrebbe portare a quel risparmio energetico del 3%.

 

D10. Per i beni rientranti negli allegati A e B non si è pensato di preservare quelle costruite in Europa?

R10. È una riflessione per il futuro, al momento non è stato preso in considerazione. Si stanno facendo degli studi per capire chi ha beneficiato del 4.0 in ambito internazionale.

 

D11. La nostra azienda ha dei macchinari potenzialmente 5.0: primo atto giuridicamente vincolante gennaio 2024 e riconducibili all'allegato A. L'azienda non è allacciata alla rete elettrica nazionale ma l'energia che utilizzano tali macchinari viene prodotta da un gruppo elettrogeno a combustibile fossile (diesel). Si può procedere con la 5.0 con il gruppo elettrogeno o dobbiamo essere collegati alla rete elettrica nazionale?

R11. Sì, si può procedere.

 

 D12. Beni strumentali, formazione e autoproduzione devono essere parte di un unico progetto o possono riguardare investimenti su impianti diversi?

R12. Devono far parte di un unico progetto, cioè far riferimento alla medesima struttura produttiva; nel caso di impianti Fer devono far riferimento alle medesime particelle catastali della struttura produttiva ovvero particelle catastali diverse ma riferite al medesimo pod della struttura produttiva.

 

D13. I risparmi energetici possono essere da qualsiasi fonte (combustibili solidi, liquidi) o solo i risparmi di energia elettrica?

R13. I risparmi energetici fanno riferimento all’energia elettrica e termica.

 

D14. Cosa succede se la cifra comunicata in fase preventiva risultasse diversa da quella comunicata in fase consuntiva?

R14. Se è maggiore vale la cifra comunicata ex ante, se è inferiore si terrà come riferimento quella minore.

 

D15. Qual è il minimo periodo di misura energetica ex-post e da quando parte il periodo ex-post?

R15. Dalla consegna del primo bene/software ordinato o dalla certificazione 4.0? Il periodo parte dal completamento dell’investimento, quindi per i beni A e B si fa riferimento all’art.109 Tuir, per i Fer tutto quello che precede l’allaccio alla rete, per la formazione l’effettuazione del test. Da quel momento per 5 anni l’impresa deve mantenere l’obiettivo dichiarato della riduzione dei consumi energetici.

 

D16. Tipicamente le macchine 4.0 tendono a consumare di più e non di meno. Bisogna quindi fare riferimento a delle sorte di KPI, tipo densità di energia per pezzo prodotto?

R16. Il certificatore dovrà fare dei confronti su basi omogene. Il confronto deve essere sempre normalizzato, tutti gli elementi che rendono spurio questo confronto devono essere presi in considerazione.

 

D17. I clienti che non effettuano il versamento del 20% dovranno ricominciare da zero oppure sarà possibile sanare questa mancanza?

R17. Dovranno ricominciare da zero perché il mancato versamento del 20% fa decadere la domanda.

 

D18. Il processo produttivo di un bene può coinvolgere anche più sedi della stessa azienda? Caso: ho un bene che viene prodotto per metà nella sede di Roma e per metà nella sede di Milano. Effettuo un investimento solo sulla sede di Roma. Domanda: il 3% devo raggiungerlo solo a Roma o anche a Milano?

R18. Il processo produttivo riguarda anche solo delle fasi quindi meglio limitarlo alla sede oggetto dell’investimento.

 

D19. Per quanto riguarda gli investimenti energivori come funziona il discorso del decimo percentile dei best performer in termini di emissione di CO2, può spigare meglio?

R19. La regola consente di agevolare tutti gli investimenti che rientrano nel decimo percentile dei best performer. Il decimo percentile viene calcolato come riferimento all’interno della totalità delle imprese europee. Per ciascun settore di riferimento si individua il 10% più performante in termini di emissione CO2. Se l’investimento porta a rientrare nell’emissione di CO2 sotto questo 10% allora è agevolabile. Anche un investimento che non impattava direttamente sull’emissione di CO2 avrebbe dovuto rientrare in questo decimo percentile. Adesso la novità sta nell’aver separato gli investimenti che incidono direttamente sull’emissione di CO2 e quelle che non incidono (e questi sono svincolati dal decimo percentile).

 

D20. In ambito di formazione le 4 ore da dedicare alle materie obbligatorie (4 per il green e 4 per il digitale) riguardano tutte le figure professionali?

R20. Sì, sono obbligatorie le 4 ore per il modulo green e le 4 ore per il digitale.

 

D21. Nel caso in cui non vi fossero le 3 tecnologie comparative presenti in ambito Europeo sulle quali elaborare il confronto energetico, come si procederà? È previsto qualche incentivo anche per le tecnologie che oltre ad avere requisiti 4.0 introducano anche un miglioramento dell'impatto ambientale (ad esempio, minor consumo e minor utilizzo di acque di lavaggio che debbano poi essere conferite ai depuratori etc.)?

R21. Se ci fosse anche un solo bene si potrebbe procedere al confronto con quel bene, bisognerà dimostrare che c’è stata una ricerca dei tre beni con esito negativo. Il semplice impatto ambientale non è sufficiente, è necessario il risparmio energetico.

 

D22. Ci spiega come l'investimento di una macchina utensile che si aggiunge può portare a una riduzione dei consumi dell’unità produttiva (anche se la macchina nuova è più efficiente delle vecchie o di parte delle vecchie già installate). Come si effettua il calcolo dei consumi?

R22. L’aggiunta di una macchina porterà ad incrementi produttivi che non possono essere considerati. Quindi il calcolo si effettuerà per unità di prodotto. Il confronto dovrà essere neutralizzato, cioè fatto a parità di volumi produttivi. Verrà pubblicata una circolare con casi esemplificativi per il calcolo dei consumi.

 

D23. Penso alla difficoltà di ridurre i consumi in unità produttive con numerosi macchinari magari recenti inserendone uno o due nuovi. Mi chiedo se la riduzione dei consumi richiesta dovrà essere calcolata al lordo o al netto di quanto generato dall'impianto fotovoltaico installato?

R23. L’impianto fotovoltaico non concorre al calcolo dei consumi, deve essere un confronto solo sui beni strumentali presenti negli allegati A e B.

 

D24. Caso in cui l’azienda non ha dei dati, posso far riferimento a uno scenario controfattuale anche se non sono una nuova azienda?

R24. Soltanto le nuove aziende o le aziende che hanno modificato in maniera significativa il processo produttivo da meno di sei mesi possono far riferimento allo scenario controfattuale, per tutte le altre bisogna procedere o con una stima o una proiezione.

 

D25. Non ho dati a disposizione, azienda esistente, devo raccogliere dati per sei mesi. Poi ho il tempo di implementazione del progetto (diciamo tre mesi) e poi ho altri sei mesi per raccogliere i dati e confrontarli con i dati dei sei mesi precedenti, è corretto il calcolo della tempistica?

R25. Il confronto deve avvenire rispetto all’anno precedente dell’avvio dell’investimento. Detto ciò, questo esclude i sei mesi dell’ex ante. Quindi ricadrà nel caso della proiezione se ha modificato da almeno sei mesi, se meno di sei mesi sarà il caso dello scenario controfattuale. Quindi si ricadrà in uno dei casi già citati.

 

D26. Come si instaura il meccanismo del 20% con la SABATINI con un pagamento tramite leasing? Considerando che i tempi del leasing talune volte sono più lunghi dei 30 gg. l'acconto deve essere fatto al fornitore e/o anche alla società di leasing?

R26. L’acconto deve tenere conto di uno e dell’altro, quindi sia del canone di leasing che della quota per il fornitore, basta raggiungere il 20%.

 

D27. Quindi per lo scenario controfattuale faccio riferimento ai dati di targa della macchina per così dire?

R27. Sì, è l’unica possibilità.


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