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TRANSIZIONE 5.0: l’operatività del Decreto

A guidare il webinar l’ingegner Marco Belardi, consulente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

AFIDAMP ha partecipato a un convegno promosso da FINCO, Federazioni della quale fa parte, dedicato a rendere più chiaro alle imprese quanto contenuto nel Decreto attuativo per la Transizione 5.0. A guidare il webinar l’ingegner Marco Belardi, consulente del MISE, che ha aggiornato i partecipanti a pochi giorni dalla pubblicazione del decreto.

 

La prossima pubblicazione del decreto rappresenterà infatti un passo fondamentale per l’operatività della norma che istituisce il Piano Transizione 5.0, riconoscendo un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in Italia, nell’ambito di progetti di innovazione atti a ridurre i consumi energetici.

 

Come ha ben chiarito Belardi durante il webinar sono ammessi come beneficiari al credito di imposta i progetti di innovazione:

·       avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025;

·       aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più Beni funzionali alla  trasformazione  tecnologica  e  digitale  delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», senza i quali la Transizione 5.0 non è fattibile. Inoltre sono oggetto di agevolazione  Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali  «Industria 4.0») che consentano una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. 

 

In particolare, anche per il cleaning professionale, viene ribadita la possibilità di agganciare la norma a macchinari nuovi che sostituiscono macchinari più vecchi, se si dimostra che la sostituzione consente un reale risparmio energetico di almeno il 5%. L’acquisto di nuovi macchinari può riguardare anche più tipi di strumentazioni, l’importante è che il saldo del beneficio ambientale consista di un risparmi energetico considerando la somma degli impatti di tutti i nuovi macchinari.

 

Sono inoltre agevolabili

a) gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata

all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio

dell’energia prodotta; 

b) le spese in attività di formazione delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la

transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

 

Importante, come ha segnalato Belardi, è tenere bene conto della data di avvio del progetto e di quella di termine, fissata entro e non oltre il 31/12/2025.

 

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto di investimento o qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. 

 

Invece per data di completamento del progetto di innovazione si intende la data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare: 

a) nel caso di beni funzionali alla trasformazione e beni immateriali alla data di

effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo

109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; 

b) nel caso di beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata

all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni; 

c) nel caso di attività di formazione delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione

digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di rilascio dell’attestato finale del risultato

conseguito. 

 

Belardi ha poi ricordato che il sistema di accesso prevede una sorta di prenotazione, con l’invio di tutta la documentazione alla commissione di valutazione, incluso il calcolo dell’incentivo di spettanza, in modo da prevedere una soglia di spesa, con la possibilità di fermare le richieste una volta che la cifra di incentivi previsti viene raggiunta. Solo una volta superato questo step sarà possibile accedere effettivamente agli incentivi e alle agevolazioni fiscali.

 

Le comunicazioni vanno quindi inviate ex-ante, in fase intermedia (entro 30 giorni dall’accettazione della domanda, dimostrando quanto si sta effettuando), ex-post, confermando di avere raggiunto quanto dichiarato nella prima comunicazione.

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